Scadenze e aliquote IMU 2020 - SALDO |
Nella nuova IMU sono invariati i moltiplicatori. Resta confermata l’esenzione per le abitazioni principali e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. E’, altresì, confermata la riduzione, per le unità immobiliari della base imponibile del 50%, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, purché concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea diretta entro il primo grado e utilizzate come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ai sensi dell’art. 1, c. 760, della Legge di Bilancio 2020 “Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dai comuni ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento”. Per le aree fabbricabili, la base imponibile è data dal “valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione”. Tuttavia il Comune di Pratola Serra, con deliberazione di G.C. n. 46 del 01/06/2020 ha determinato i valori delle aree fabbricabili al solo fine di agevolare l’adempimento del Contribuente ed ai fini accertativi. Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli, in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del MEF n. 9 del 14 giugno 1993. E' cancellata la seconda rata dell'IMU, ai sensi del D.L. 28/10/2020, n. 137, art. 9, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nell'allegato 1 del suddetto decreto (di seguito allegato), a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Per ulteriori dettagli è possibile scaricare di seguito il D.L. summenzionato. L’importo deve essere arrotondato all’euro e non è dovuto il versamento se l’imposta annua è inferiore ad € 12,00. I versamenti delle imposte vanno eseguiti a mezzo F24 utilizzando il Codice Comune H006. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare l’Ufficio Tributi al numero 0825.967816 Per il calcolo e la stampa del modello F24 è possibile utilizzare l'applicazione presente sul seguente link:
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