Decertificazione per le Pubbliche Amministrazioni |
L'articolo 15 della legge 183 del 12 novembre 2011 "Norme in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive", a partire dal 1 gennaio 2012, ha attuato una completa decertificazione, eliminando i certificati nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni (INPS, Agenzia Entrate, Scuole, Enti Locali ...) e fra queste e i gestori di Pubblici Servizi (ENEL, Telecom, Alto Calore, ENELgas, ...), relativamente a stati, qualità personali e fatti. Spetterà, quindi, all'Ente Pubblico o al gestore di Pubblico Servizio acquisire d'ufficio i dati o i documenti che si autocertificano ed effettuare idonei e opportuni controlli presso l'Anagrafe Comunale o altro ufficio di competenza. I certificati continuano ad essere validi solo nei rapporti tra privati, a tal fine, l'art. 45 della succitata L. 183/2011 impone che tutti i certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni, a partire dal 2 gennaio 2012, devono presentare, pena la nullità degli stessi, la seguente dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Una cosa importante da ricordare è che la sottoscrizione delle autocertificazioni, qualora non venga effettuata in presenza del dipendente addetto al ricevimento delle stesse, dev'essere presentata unitamente alla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. |